Diritti e doveri

 

L'obiettivo principale di queste pagine è fornire strumenti di facile consultazione che aiutino i genitori ad orientarsi. A tal fine viene pubblicato un estratto del regolamento di istituto, che si riferisce ai diritti e doveri dei genitori.

 

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 Estratto del Regolamento di Istituto

Art. 28 - Diritti e doveri

Art. 29 - Diritto di Assemblea

Art. 30 - Assemblea di classe, sezione

Art. 31 - Assemblea di plesso, scuola

Art. 32 - Assemblea dell’Istituzione Scolastica

Art. 33 - Accesso dei genitori nei locali scolastici

 

CAPO V - GENITORI

Art. 28

Diritti e doveri

  1. I genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, intervengono nella gestione della scuola mediante la fattiva presenza negli Organi collegiali. Pertanto essi collaborano a realizzare nella scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. Essi partecipano, con i propri rappresentanti, nella definizione e nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.
  2. Essi hanno il diritto ad essere informati dei programmi, dei criteri di valutazione utilizzati dagli insegnanti e del rendimento scolastico, hanno inoltre la facoltà di accedere ai documenti della scuola non riservati (delibere, verbali, documenti di programmazione)
  3. Essi hanno il dovere di prendere costanti ed opportuni contatti con gli insegnanti del proprio figlio in modo da assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico dell’alunno ed a permettere all’insegnante di conoscere meglio gli aspetti meno noti della sua persona. I colloqui avvengono nelle ore e nei giorni previsti dal calendario annuale. In caso di particolari esigenze, i genitori possono richiedere e concordare con gli insegnanti, tramite comunicazione scritta, un colloquio individuale.
  4. Essi sono tenuti a favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola. A tal fine viene richiesta una autorizzazione all’inizio dell’anno per le attività da svolgere fuori dall’edificio scolastico nel comune di residenza (uscite didattiche, lezioni di educazione fisica al campo o all’esterno; prove di evacuazione...). Tutte le altre uscite sono oggetto di specifica comunicazione e autorizzazione.
  5. Essi sono tenuti a presentarsi quando sono invitati per iscritto dai docenti o dal Dirigente
  6. Essi devono aver cura che l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici. A tal fine hanno il dovere di controllare ogni giorno il diario.
  7. Essi devono giustificare le assenze seconde le modalità previste
  8. Essi devono restituire tempestivamente, firmati, i compiti di classe
  9. Essi devono consegnare entro i termini previsti le circolari, le autorizzazioni e i documenti richiesti
  10. I genitori di alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado devono restituire a fine anno scolastico i libri scolastici integri; in caso contrario è previsto un risarcimento
  11. In caso di sciopero generale o del personale della scuola le famiglie che verranno informate con apposito comunicato e con congruo anticipo sono invitate a collaborare con la scuola per mettere in atto tutti gli accorgimenti per una puntuale vigilanza degli alunni.

Art. 29

Diritto di Assemblea

  1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994,n.297.
  2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
  3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica.

 Art. 30

Assemblea di classe, sezione

  1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.
  2. E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
  3. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
  4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
  6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente.
  7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
  8. L’assemblea di classe sezione può essere convocata dal Dirigente scolastico

Art. 31

Assemblea di plesso, scuola

  1. L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall’assemblea.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
  3. La convocazione può essere richiesta: a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; b) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola; c) dai rappresentanti dei genitori in seno al consiglio d’Istituto.
  4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
  5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea.
  7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente.
  8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti del plesso.
  9. L’assemblea di plesso può essere convocata dal Dirigente scolastico

Art. 32

Assemblea dell’Istituzione Scolastica

  1. L’Assemblea dell’Istituzione scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell’Istituzione, Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall’assemblea.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.
  3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta:
    a) da un numero di genitori corrispondenti al 5% del numero degli alunni iscritti;
    b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
    c) dal Consiglio d’Istituto.
  4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tra¬mite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
  5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea vie¬ne redatto succinto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
  6. Copia dei verbale viene consegnata al Dirigente scolastico.
  7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.
  8. L’assemblea dell’istituzione scolastica può essere convocata dal Dirigente scolastico.

Art. 33

Accesso dei genitori nei locali scolastici

  1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza e di preparazione all’uscita della Scuola dell’infanzia che devono svolgersi rispettivamente entro mezz’ora dall’orario di apertura e di chiusura del plesso.
  2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.
  3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. In altre occasioni possono accedervi solo su autorizzazione del Dirigente scolastico o del vigilatore del plesso.